Origine della politica salva coste

A seguito dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 luglio e del 20 ottobre 1998 e per effetto delle sentenze del T.A.R. Sardegna dal n. 1203 al n. 1208 del 6 ottobre 2003 sono stati annullati 13 dei 14 Piani territoriali paesistici (PTP) approvati con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 3 e 6 agosto 1993.
L’annullamento dei PTP ha prodotto una situazione di precarietà nel sistema di governo del territorio regionale, che si è trovato privo del principale quadro di riferimento e di coordinamento della pianificazione comunale nella fascia costiera. Il sistema di governo del territorio si presenta attualmente differenziato in termini di adeguatezza degli strumenti di tutela paesistica e di pianificazione urbanistica; ci sono, infatti:
- comuni dotati di Piani urbanistici comunali (PUC) elaborati in coerenza con i previgenti PTP;
- comuni ricadenti nel PTP n. 7 (non annullato);
- comuni dotati di Piano regolatore non adeguato alle norme di attuazione dei PTP;
- comuni dotati di programma di fabbricazione non adeguati alla disciplina precedente ai PTP (decreto Floris).
Fino all’approvazione del PPR, e comunque per un periodo di tempo non superiore ai 18 mesi a partire dalla pubblicazione della Legge regionale n. 8 del 2004, l’Amministrazione regionale ha adottato misure cautelari e d’urgenza che impediscano il venir meno dei connotati primari, caratterizzanti e qualificanti il patrimonio paesistico e ambientale della Sardegna, tutelandone l’integrità e le potenzialità da interventi speculativi che potrebbero compromettere irrimediabilmente la qualità dello sviluppo. Prima la Giunta regionale ha adottato la deliberazione 33/1 del 10 agosto 2004, nota come salva coste e di seguito il Consiglio regionale ha approvato la Legge regionale n. 8 del 2004, “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”.
I provvedimenti citati sottopongono a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione nei territori costieri compresi nella fascia entro i 2000 metri (500 per le isole minori) dalla linea di battigia marina e nei compendi sabbiosi e dunali.

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